Esposizione professionale amianto, pensione inabilità, disposizioni e decreto

Esposizione professionale amianto, pensione inabilità, disposizioni e decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto 31 maggio 2017 Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La pensione viene riconosciuta quindi ai lavoratori che, in possesso del certificati INAIL che riconosca la causalità di una delle patologie derivanti dall’amianto con l’episodio espositivo professionale, siano in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi per almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; anche se la patologia riconosciuta non è invalidante al punto da non consentire di prestare una attività lavorativa anche in modo parziale.

La domanda per poter accedere al beneficio pensionistico dovrà essere presentata entro il 31 di marzo di ogni anno, e verrà riconosciuta nei limiti della copertura finanziaria di spesa definita in 20 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 30 milioni di euro per gli anni successivi. L’INPS effettuerà comunque delle analisi, anche sulla base delle previsioni delle possibili domande che potranno pervenire all’Istituto, rivolte a verificare se i limiti di spesa previsti siano sufficienti a garantire le coperture richieste per tutti i soggetti aventi diritto; nel caso tali limiti fossero superati si procederà a rinviare il riconoscimento della pensione, assegnando prioritariamente l’inabilità ai richiedenti più anziani, ed a parità di età, alle domande pervenute per prime.

Raccolte le domande ed al termine delle sopracitate verifiche relativamente alla copertura finanziaria, INPS comunicherà ai richiedenti l’accettazione della richiesta con la relativa decorrenza del riconoscimento (eventualmente rinviata se la copertura non è sufficiente per l’anno in corso) od il rigetto.
La pensione viene riconosciuta al soggetto beneficiario solo se questi non svolge una qualsiasi attività di lavoro (autonoma o subordinata) e non è cumulabile con altre forme pensionistiche previste dalla normativa o già riconosciute per lo stesso evento invalidante.

Solo per l’anno corrente, in considerazione dei termini per la presentazione delle richieste, le domande dovranno pervenire all’INPS entro il 16 settembre 2017, ovvero entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in GU. Le modalità tecniche e le procedure per l’accesso al beneficio saranno quindi oggetto di comunicati di futura pubblicazione redatti in collaborazione tra INAIL ed INPS.

Decreto 31 maggio 2017 GU 18 luglio 2017