Chiarimenti su assunzione apprendistato professionalizzante lavoratori mobilità

Chiarimenti su assunzione apprendistato professionalizzante lavoratori mobilità

I lavoratori in situazione di regime di disoccupazione o di indennità di mobilità, conformemente a quanto stabilito nell’art art. 47, comma 4 del D.lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) possono essere assunti con la modalità dell’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età.

Per quanto riguarda quindi i regimi contributivi a carico delle imprese, nei confronti di lavoratori assunti con questa modalità, Inps ha precisato alcuni criteri e modalità, anche in considerazione dell’abrogazione degli incentivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità a decorrere dall’inizio di gennaio 2017, come stabilito dalla legge 92 del 28 giugno 2012.

In data 31 maggio 2017, con messaggio n.2243, l’Istituto ha provveduto a chiarire le disposizioni per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, distinguendo le modalità operative per le due diverse fattispecie:Disposizioni per i beneficiari di indennità di mobilità. In merito Inps si è già espressa con la lettera circolare nr 128/2012 che, richiamando quanto previsto dall’ l’art. 7, comma 4, dell’abrogato D.lgs. n. 167/2011, stabiliva che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, fruendo del regime contributivo con esclusione dell’estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione”.Rispetto a quanto già in vigore la nuova normativa del 2015 introduce l’utilizzo della sola tipologia dell’”apprendistato professionalizzante” (mentre in precedenza potevano essere utilizzate, per le assunzioni di lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge); e la deroga sui limiti di età.

Nel periodo di durata del regime agevolato, quindi per i primi 18 mesi di assunzione, l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante lavoratori in regime di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (di cui il 10%a carico del datore di lavoro ed il 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine del periodo agevolato, il datore di lavoro dovrà applicare la misura piena, mentre il versamento a carico dell’apprendista rimane del 5,84%.Al termine del periodo di apprendistato, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore diventerà in misura piena.Disposizioni per i beneficiari di trattamento di disoccupazione.

Anche per questa tipologia di lavoratori l’articolo 47 del D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità a decorrere dal 01 gennaio 2017, di poter essere assunti con la modalità di apprendistato professionalizzante. Rispetto a quanto previsto per i lavoratori in regime di mobilità, le deroghe in questo caso riguardano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, l’estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ed i limiti previsti di età.

Durante il periodo di durata del regime agevolato che in questo caso è di 36 mesi al massimo, che possono diventare 60 mesi nel settore dell’artigianato edile e non, l’aliquota complessiva da versare è distinta in relazione al numero di dipendenti complessivi impiegati nell’azienda. Se l’azienda ha più di nove dipendenti, l’aliquota è pari al 17,45% (di cui l’11,61% a carico del datore di lavoro ed il 5,84% a carico dell’apprendista). Se l’azienda ha meno di nove dipendenti, l’aliquota da versare nel primo anno è pari al 8,95% (di cui il 3,11% a carico del datore di lavoro ed il 5,84% a carico dell’apprendista), nel secondo anno è pari al 10,45% (di cui 4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista), e dal terzo anno fino alla fine dell’apprendistato, è pari al 17,45% (di cui 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista).

Al termine del periodo di apprendistato, nell’eventualità di prosecuzione del rapporto di lavoro, le aliquote contributive sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore sono da versare in misura piena.