Lavoro intermittente e tutela della sicurezza dei lavoratori, circolare Inl

Lavoro intermittente e tutela della sicurezza dei lavoratori, circolare Inl

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Con la lettera circolare numero 49 del 15 marzo 2018 l’Ispettorato del Lavoro ha fornito alcune utili note orientative precisando gli adempimenti relativi alle stipule del contratto di lavoro intermittente, anche in relazione ai casi di giurisprudenza che si sono recentemente espressi in materia.

Alcuni uffici territoriali dell’Ispettorato del Lavoro hanno sollevato la criticità relativa al divieto di stipulare contratti di lavoro di tipo intermittente in assenza della valutazione dei rischi, in violazione di quanto previsto dall’articolo 14 comma c del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni […]”), che prevede che sia “ vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno  effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”

Il Ministero del Lavoro ha già sancito in proposito, con le lettere circolare numero 18 e numero 20 del 2012, che “la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa  (quindi la sopracitata assenza della valutazione di rischio) comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.”

La determina del Ministero del Lavoro trova fondamento in diverse sentenze emesse in merito da parte della Corte di Cassazione, che si è pronunciata orientando la disposizione Ministeriale e recependo quanto previsto dall’articolo 1419 del codice Civile che disciplina le cause di nullità di un contratto di lavoro.

Circolare Inl 2018

La stessa circolare Inl riconosce che in alcuni casi la formulazione giuridica è riferita in forma generica ad un contratto di lavoro “atipico”, ma al tempo stesso riconduce questa modalità di lavoro alle condizioni che possono comportare una diminuzione dei livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori, ricomprendendo nel numero anche le forme di lavoro di tipo intermittente.

L’assunzione si basa su quanto espresso dalla corte di Cassazione civ. sez. Lavoro del 2 aprile 2012 n. 5241, che ha accomunato in termini di tutela del lavoro tutte quelle forme di impiego atipico come quei “rapporti dì lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione”.

Inoltre la tutela della sicurezza dei lavoratori accomunati da tali requisiti di inesperienza, che li pongono inevitabilmente in condizioni di maggiore rischio, era già stata affrontata da altre precedenti pronunce della Corte di Cassazione (fra le altre in particolare la Cass. n. 11622/2007).

In merito si sottolinea quindi che la violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2015, comporta necessariamente l’annullamento del contratto di lavoro atipico ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, e ne prevede l’immediata trasformazione in forme di contatto stabile, inteso come effetto sanzionatorio rivolto a garantire maggiori forme di tutela del lavoratore stesso.

L’interpretazione secondo cui un contratto di tipo intermittente, stipulato in violazione delle norma di prevenzione e protezione come definito dall’articolo 14 del d.lgs. 81/2015, sia da considerarsi nullo e quindi debba essere interrotto andando a ledere i diritti del lavoratore, è da considerarsi non applicabile. Tale assunzione viene ratificata anche dalla Corte Costituzionale che si pronuncia in merito come segue “se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall’altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere.”