Esonero contributivo per i coltivatori diretti chiarimenti Inps

Esonero contributivo per i coltivatori diretti chiarimenti Inps

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Con la circolare n. 164 del 03 novembre 2017, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, come disciplinato dall’articolo 1 (commi 344 e 345) della legge 232 dell’11 dicembre 2016, già trattato dalla circolare n. 85 dell’11 maggio 2017.

Tale circolare, su indicazione della legge citata, e con l’obiettivo di rivitalizzare l’imprenditoria agricola sul territorio italiano, aveva definito modalità e criteri attuativi per il riconoscimento dell’esonero completo dei versamenti contributivi (100%) per tre anni, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza obbligatoria di invalidità e anzianità, effettuate nell’arco del 2017.Per il quarto anno l’esonero viene ridotto al 66% e per il quinto anno al 50%.

Lo stesso beneficio è stato quindi anche esteso agli imprenditori agricoli (sempre al di sotto dei quaranta anni di età) che abbiano avviato l’attività in territori geograficamente svantaggiati, con iscrizione al sistema previdenziale già avviata nel 2016.

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La nuova circolare chiarisce la situazione in merito alle nuove iscrizioni al sistema di previdenza, e di conseguenza la possibilità di usufruire dell’esonero contributivo, per soggetti già appartenenti a nuclei pre-esistenti, e che quindi già usufruiscano del beneficio in considerazione di una già esistente iscrizione previdenziale, o che invece non ne usufruiscano perché persone diverse, anche se fuoriuscite da un nucleo di preesistente sussistenza.

In merito la circolare n. 85 dello scorso maggio aveva già previsto una serie di verifiche rivolte a controllare il fatto che “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”. In questa ipotesi il beneficio non sussiste nel caso in cui il soggetto richiedente sia il medesimo, ma si applicherà invece nei confronti di soggetti collaboratori di nuclei preesistenti che decidano di avviare una nuova attività imprenditoriale, sempre che siano in possesso dei requisiti per richiedere l’esonero.

La circolare INPS trova coerenza con quanto definito da parte del Ministero del Lavoro che il 03 ottobre 2017, “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.

Di conseguenza conclude, che nello spirito di promuovere e sostenere l’iniziativa imprenditoriale agricola voluta dal governo, “il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.”