Libretto di Famiglia e Contratti di prestazione di lavoro occasionale

Libretto di Famiglia e Contratti di prestazione di lavoro occasionale

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Entrano in vigore con la conversione del Decreto 50 del 24 aprile 2017, le disposizioni previste in materia finanziaria e le misure per lo sviluppo della Legge di conversione 96 del 21 giugno 2017 pubblicato in GU n. 144 del 23 giugno. L’articolo 54 bis introduce la nuova Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale e sostituisce di fatto i precedenti “voucher di lavoro” soppressi dalla Legge 25 del 17 marzo 2017.

Le nuove disposizioni regolamentano le modalità di richiesta e i criteri di gestione dei due nuovi strumenti per l’erogazione delle prestazioni accessorie, con lo scopo di garantire maggiori tutele ai prestatori e forme di monitoraggio, somministrazione e controllo più accurate.

Gli strumenti disciplinati dall’articolo 54 bis sono il Libretto di Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale, di seguito le principali caratteristiche per entrambi:

Libretto di Famiglia

È lo strumento rivolto a disciplinare prestazioni di tipo domestico, quali ad esempio piccoli lavori casalinghi (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. Il libretto potrà essere acquistato presso gli uffici postali o presso le sedi INPS e consente l’erogazione dei contributi previsti dall’art 4 punto 24 b, del decreto 92/12 (legge Fornero) relativi agli oneri dei servizi per l’infanzia: “acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro”.

Le prestazioni erogabili possono avere durata massima di un’ora, per un valore netto di 8 euro ed un valore lordo complessivo di 10 euro l’uno, in cui sono già previste le contribuzioni alla gestione separata Inps (pari a 1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari a 0,25 euro) ed il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro).

Contratto di prestazione occasionale

La disciplina dei nuovi “Contratti di Prestazione Occasionale” è quella che introduce maggiori novità in merito di erogazione di prestazioni lavorative; ammettendo la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a prestazioni da parte di ciascun prestatore e di ciascun utilizzatore fino ad un importo massimo di 5.000 euro netti, aumentato a 6.666 Euro nel caso il prestatore sia un pensionato, uno studente fino a 25 anni, un lavoratore disoccupato e un soggetto percettori di prestazioni di sostegno al reddito; e per un valore complessivo non superiore a 2.500 Euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Nell’eventualità che si ecceda il limite dell’importo annuo tra due soggetti (o comunque la durata della prestazione superi le 280 ore/anno), il contratto assume automaticamente la modalità e le caratteristiche di un contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Questo strumento potrà essere attivato solo dalle microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche; esclusivamente attraverso la modalità di attivazione elettronica accedendo alla piattaforma dedicata sul sito Inps, in modo da garantire un più accurato monitoraggio dei contratti erogati e dei relativi minimi retributivi di cui sotto, evitando forme di pagamenti non conformi e avvalendosi della modalità diretta di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore. Le microimprese tuttavia non possono attivare contratti occasionali in favore di prestatori con i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, o con i quali lo abbiano avuto negli ultimi sei mesi.

Il corrispettivo minimo orario viene stabilito in 9 euro netti, che corrisponde a 12,37 euro lordi; per il settore agricolo invece la retribuzione minima non può essere inferiore a quella attribuita alle corrispondenti prestazioni di lavoro subordinato analoghe a quelle dell’attività richiesta.

Misure di sicurezza e prevenzione

Durante l’effettiva prestazione di attività, il lavoratore viene equiparato a tutti gli effetti al computo dei lavoratori conformemente a quanto previsto dall’art 4 del D.lgs 81/08, ed è quindi soggetto agli obblighi di tutela da parte dell’impresa utilizzatrice e del Datore di Lavoro, sul quale ricadono gli oneri relativi alla salute e sicurezza e quindi l’adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dal testo Unico Sicurezza. Inoltre il committente è tenuto al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata in misura del 33% e della quota di copertura assicurativa obbligatoria INAIL in misura del 3.5%.

Il contratto di prestazione occasionale non può essere attivato dalle imprese edili, dalle attività ad esse affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

Le imprese agricole possono avviare questo strumento solo nei confronti di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno attivare contratti di prestazione occasionale solo per esigenze temporanee di carattere straordinario (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).