Libretti di famiglia e Prestazioni di lavoro occasionale : cosa cambia

Libretti di famiglia e Prestazioni di lavoro occasionale : cosa cambia

Con la conversione in legge del Decreto 50 del 24 aprile 2017 nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 viene introdotta la nuova disciplina delle prestazioni occasionali, Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale che sostituisce di fatto i precedenti “voucher di lavoro”.

Le nuove disposizioni, articolo 54-bis, regolamentano le modalità di richiesta e i criteri di gestione dei due nuovi strumenti per l’erogazione delle prestazioni accessorie, e favoriscono gli aspetti legati alla vigilanza sul corretto impiego.

La disciplina dei nuovi Contratti di Prestazione Occasionale è quella che introduce maggiori novità in merito di erogazione di prestazioni lavorative; ammettendo la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a prestazioni da parte di ciascun prestatore e di ciascun utilizzatore fino a un importo massimo di 5.000 euro netti e per un valore complessivo non superiore a 2.500 Euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Questo strumento potrà essere attivato solo dalle microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche; esclusivamente attraverso la modalità di attivazione elettronica accedendo alla piattaforma dedicata sul sito Inps, in modo da garantire un più accurato monitoraggio dei contratti erogati e dei relativi minimi retributivi di cui sotto, evitando forme di pagamenti non conformi e avvalendosi della modalità diretta di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

Le microimprese tuttavia non possono attivare contratti occasionali in favore di prestatori con i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, o con i quali lo abbiano avuto negli ultimi sei mesi.

Il contratto di Prestazione Occasionale non può essere attivato dalle imprese edili, dalle attività ad esse affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

Le imprese agricole possono avviare questo strumento solo nei confronti di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno attivare contratti di prestazione occasionale solo per esigenze temporanee di carattere straordinario (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

Il corrispettivo minimo orario viene stabilito in 9 euro netti, che corrisponde a 12,37 euro lordi; per il settore agricolo invece la retribuzione minima non può essere inferiore a quella attribuita alle corrispondenti prestazioni di lavoro subordinato analoghe a quelle dell’attività richiesta.

Durante la prestazione lavorativa vige quanto previsto dall’art 3 del D.lgs 81/08, e nei suoi confronti del prestatore devono essere quindi garantite ed adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Testo Unico della Sicurezza da parte del Datore di lavoro.

Il Libretto di Famiglia è lo strumento rivolto a disciplinare prestazioni casalinghe ne fanno parte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i lavori di giardinaggio di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; l’insegnamento privato, ecc.

Il buono, acquistabile nelle sedi INPS territoriali e anche più comodamente in ogni ufficio postale, comprende anche, tra gli altri contributi previsti per legge, l’erogazione dei contributi previsti dall’art 4 punto 24 b, del decreto 92/12 (legge Fornero) relativi agli oneri dei servizi per l’infanzia: “acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro”

Le attività potranno avere durata massima di un ora, per un valore netto di 8 euro ed un valore lordo complessivo di 10 Euro l’uno, in cui sono già previste le contribuzioni alla gestione separata Inps (pari a 1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( pari a 0,25 euro) ed il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro).