Inl: chiarimenti sulle nuove modalità di pagamento degli stipendi

Inl: chiarimenti sulle nuove modalità di pagamento degli stipendi

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La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) al comma 910 dell’articolo 1 prevede che a partire dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere le retribuzioni ai dipendenti solo mediante le nuove modalità di pagamento stipendi 2018, come identificate dal successivo comma 912.

Con l’approssimarsi della scadenza l’Inl ha ritenuto opportuno provvedere a fornire utili chiarimenti operativi sulle modalità stesse di pagamento, con la circolare numero 4538 del 22 maggio 2018, e sulle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, con la circolare 5828 del 4 luglio 2018.

Stipendio

Le modalità di pagamento individuate dalla norma, come previsto dal citato comma 912, risultano quindi quelle rispondenti ai seguenti criteri:

  • bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (versamento su carta di credito o su libretto di prestito);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • con assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento di legge comporterà per il datore di lavoro responsabile della violazione, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, come definito dal successivo comma 913 dell’articolo 1, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981 e dal D.Lgs. n. 124/2004, con la facoltà di determinare l’importo effettivo nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.

Le disposizioni relative ai pagamenti si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma contrattuale e dalla durata, sono inclusi quindi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano invece esplicitamente esclusi dal campo di applicazione i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro domestico e i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

La circolare n. 4538 ricorda inoltre che, relativamente agli accertamenti di violazione delle precedenti disposizioni, risulta necessario verificare che il pagamento sia andato a buon fine, poiché la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce da sola prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

In proposito la circolare Inl n. 5828 del 4 luglio 2018, precisa che la violazione è da intendersi accertata in relazione al pagamento della retribuzione con metodi non previsti da quelli sopra elencati, per tutte le mensilità o le retribuzioni per le quali si è protratto l’illecito a prescindere dal numero di lavoratori interessati. A titolo esemplificativo, se la violazione si è protratta per tre mensilità riferita a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 corrispondenti a 5.000 euro.