Obbligo comunicazione infortunio un giorno a fini statistici e informativi

Obbligo comunicazione infortunio un giorno a fini statistici e informativi

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L’articolo 18 del Testo Unico Sicurezza, al comma 1 lettera r), tra gli obblighi del Datore di Lavoro, regolamenta le modalità e le condizioni per l’invio delle comunicazioni in caso di infortunio occorso ad un lavoratore a INAIL “nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.”

Dal passaggio citato risulta quindi chiara la distinzione tra l’obbligo di comunicazione a fini statistici ed informativi relativo all’infortunio di un giorno, che decorre dall’adozione del nuovo provvedimento previsto dall’articolo 8 relativo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), rispetto all’obbligo di denuncia a fini assicurativi relativo all’infortunio superiore a tre giorni, già in vigore anche in precedenza e che resta immutato.

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto legge 30 n. 244 del dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge nr 19 del 27 febbraio 2017, in vigore dal 30 dicembre 2016, ha quindi successivamente introdotto il comma 1 bis al TUS, che prevede che l’obbligo della comunicazione a fini statistici ed informativi relativa al solo infortunio di un giorno decorra trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento attuativo definito dal comma 4 dell’articolo 8.

L’entrata in vigore quindi del Decreto legislativo nr 151 del 14 settembre 2015, Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha avviato il decorso del nuovo obbligo a far data dal 12 ottobre 2017.

Modalità telematica INAIL

Al fine di consentire l’adempimento del nuovo obbligo da parte dei Datori di Lavoro, INAIL ha reso noto con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, le nuove modalità di comunicazione telematica, associate all’emissione del nuovo sistema dedicato alle comunicazioni, disponibile sul sito dell’Istituto Assicurativo Nazionale alla voce: “Comunicazione di Infortunio”, accessibile con le credenziali aziendali.

Il nuovo portale prevede, con l’obiettivo di ottimizzare la finalità statistica dell’adempimento, una suddivisione in 5 categorie settoriali, all’interno delle quali occorre individuare quella di appartenenza (o la più simile): 1) gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni; 2) gestione per conto dello Stato; 3) settore navigazione marittima; 4) gestione agricoltura; 5) datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Nell’ipotesi di gravi e certificate difficoltà tecniche nell’accesso alla piattaforma o nell’invio della documentazione, sarà possibile scaricare il modulo cartaceo per l’invio attraverso casella di posta Pec.

Resta comunque invariato l’onere previsto dalla lettera r) comma 1 articolo 18, di inviare la denuncia a mezzo telematico, per fini assicurativi, degli infortuni ai lavoratori che prevedano assenze di più di tre giorni; tale obbligo assolve anche l’obiettivo informativo e statistico in considerazione della automatica trasmissione dei dati al SINP.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per le aziende che non rispettino gli obblighi di comunicazione a fini assicurativi relativo agli infortuni superiori a tre giorni (da 1.096 e 4.932 euro), e dal 12 ottobre anche per la mancata comunicazione degli infortuni di un giorno (da 548 a 1.972 euro).