VVF, indicazioni per i distributori ad uso privato di carburanti liquidi

VVF, indicazioni per i distributori ad uso privato di carburanti liquidi

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Sono state pubblicate, attraverso la lettera circolare n.1/2018 indirizzata alle direzioni territoriali dei Vigili del Fuoco, le precisazioni tecniche derivanti da quanto disposto dalla recente normativa riguardante le omologazioni e l’esercizio dei contenitori e distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

La legge di riferimento in proposito è il Decreto del 22 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” che abroga la precedente normativa e le disposizioni in essa contenute, rinnovando il quadro tecnico con alcune disposizioni che meritano chiarimenti, soprattutto in relazione alla conformità dei distributori già in funzione in precedenza.

Ai sensi del citato decreto di riferimento si intende per combustibile di categoria C, un combustibile liquido “avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato.”

Oggetto del provvedimento e della recente nota di precisazione, sono i serbatoi fuori terra idonei a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegati ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto.

La nota dei Vigili del fuoco chiarisce che sono esentati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dall’adeguamento alla regola tecnica, i serbatoti già in funzione al momento dell’entrata in vigore della regola stessa (gennaio 2018) a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

  • siano in possesso delle caratteristiche tecniche antincendio, previste dall’art. 38 del decreto-legge 69/2013, relativo ai requisiti di progettazione antincendio come definiti dal Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (D.Lgs 151/2011);
  • siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, o sia stata inoltrata alle autorità di competenza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’articolo 4 del citato regolamento di Prevenzione Incendi.
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento in conformità a un progetto approvato dai Vigili del Fuoco ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 7 del regolamento di Prevenzione Incendi.

Sono inoltre esentati dalla presentazione della SCIA prevista dall’articolo 4 del D.Lgs 151/2011, gli imprenditori agricoli che impiegano serbatoi di volume inferiore ai 6 mc che rispettino le caratteristiche progettuali previste dal nuovo provvedimento, come previsto dal provvedimento di modifica pubblicato in GU nr 113 del 17 maggio 2018 e recante le “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

Le disposizioni contenute nel provvedimento del 2017 non si applicano agli impianti fissi di distribuzione di carburante collegati ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Le strutture accessorie quali il bacino di contenimento piuttosto che il box di sicurezza prefabbricato, non fanno parte della struttura integrante del serbatoio, pertanto modifiche o costruzioni di tali strutture non comportano un adeguamento dell’omologazione di tipologia.