Lavoro notturno, nota Ispettorato nazionale lavoro del 14 febbraio 2019

Lavoro notturno, nota Ispettorato nazionale lavoro del 14 febbraio 2019

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Nota Inl 14 febbraio 2019. L’Ispettorato territoriale di Biella e Vercelli ha sollevato un quesito, che è stato riproposto alla Commissione dell’Ispettorato del lavoro centrale, in merito alla corretta interpretazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. numero 66 del 2003 in relazione ai limiti dell’orario di lavoro notturno e al periodo di riferimento sul quale calcolarli come media.

Conformemente a quanto disposto dalla citata normativa il riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate è di otto ore nelle ventiquattro giornaliere “l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.

Pianificazione

Il riferimento normativo non esprime indicazioni in merito al corretto parametro temporale rispetto al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno. Sull’argomento è, invece, intervenuto il Ministero del Lavoro che, con la comunicazione numero 8 del 2005 ha precisato che “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad un terzo (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa […] considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione”.

In conseguenza di tale precisazione l’ispettorato decentrato richiede di conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta applicazione del parametro di calcolo riferito alla settimana lavorativa, se debba essere genericamente inteso sulla settimana di sei giorni o se debba invece essere personalizzato sulla settimana lavorativa effettivamente svolta dal lavoratore, che potrebbe essere di cinque giorni lavorativi invece che di sei. Dalla diversa interpretazione ne discende infatti il calcolo degli orari notturni e del lavoro straordinario eventualmente consentito ai lavoratori.

Nel caso infatti cui la settimana di quaranta ore sia organizzata su cinque giorni lavorativi, non sarà consentito al personale impegnato nel lavoro notturno svolgere lavoro straordinario. Nel caso, invece, di una settimana articolata su sei giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle quarantotto ore settimanali.

Risposta

La Commissione dell’Ispettorato risponde che, in assenza di uno specifico riferimento normativo e in considerazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro, la settimana lavorativa possa essere intesa come una settimana standard di sei giorni, in caso di prestazione lavorativa su cinque giorni, il sesto giorno sarà da considerarsi giornata di lavoro a zero ore. Tale soluzione si svincola dalla applicazione personalizzata sulle diverse modalità lavorative e consente una determinazione più omogenea della disciplina in materia di lavoro notturno.