Aumento sanzioni per violazioni obblighi sicurezza lavoro, circolare Inl

Aumento sanzioni per violazioni obblighi sicurezza lavoro, circolare Inl

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Aumento delle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro. Facendo seguito a quanto previsto e introdotto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) e f), della legge di bilancio 2019 (legge n..145/2018 del 30/12/2018), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato con la lettera circolare n. 2 gennaio 2019 le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di maggiorazione delle sanzioni per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, la lettera d) del citato comma 445 dispone una maggiorazione del 20% sugli importi previsti per le sanzioni di contrasto alle forme di lavoro nero, come disciplinate dall’articolo 3 del decreto-legge 12 del 2002.

Nella stessa misura vengono aumentate anche le sanzioni previste per le violazioni in merito al distacco transnazionale previste dall’articolo 12 del D.Lgs 136/2016, relative prevalentemente alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4) e dalla assenza di comunicazione del distacco.

Aumentano del 20% anche le sanzioni per le violazioni delle aziende in materia di disciplina del lavoro, ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono il mancato rispetto degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo settimanale, di ferie e di riposo giornaliero.

Le maggiorazioni del 20% riguardano infine anche le violazioni in materia di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione e intermediazione come disciplinato dall’articolo 18 del decreto-legge 276/2003.

Aumentano invece del 10% tutte le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Testo Unico per l sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).

Viene confermato il principio di reiterazione che prevede il raddoppio dell’importo in caso il soggetto sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti.

2019

Le maggiorazioni delle sanzioni si applicano a violazioni accertate a partire dal 2019, o comunque che si protraggono all’interno dell’anno in corso, anche se iniziate negli anni precedenti, in funzione del principio di legge secondo cui “la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa”.

A prescindere dall’organo di vigilanza che accerta la violazione, gli importi derivanti dalle maggiorazioni saranno destinate, con un limite annuo di 15 milioni di euro, a finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie e dell’Ispettorato del Lavoro, per il quale è già stata avviata l’istituzione di un apposito codice tributario.

Le maggiorazioni previste dalla legge di bilancio si vanno a integrare, e quindi si addizionano, a quelle già in precedenza introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) che già avevano disposto un aumento del 30% per le sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 e delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, e il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003.