Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni: cosa trapela

Cosa sappiamo del Nuovo Accordo

Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni: cosa trapela

Prossimo Accordo per la Formazione dei Lavoratori: Cosa Aspettarsi?

La Legge 215/2021 ha introdotto diverse modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, tra cui la previsione di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, a oggi, questo nuovo accordo non è stato ancora pubblicato, quindi rimangono in vigore le indicazioni relative ai contenuti minimi, durata e periodicità della formazione fornite dagli accordi Stato-Regioni precedenti.

Attualmente, circola una bozza di questo nuovo accordo sulla formazione, che prevede la revisione e la modifica degli accordi attuativi del Decreto Legislativo 81/08 in materia di formazione. Questa bozza unifica diverse normative, tra cui:

  • Gli Accordi del 21/12/2011 relativi alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
  • L’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.
  • L’Accordo del 07/07/2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Inoltre, la bozza del nuovo accordo introduce la formazione per specifiche categorie, tra cui gli addetti ai lavori in spazi confinati, gli utilizzatori del carroponte e delle macchine agricole raccoglifrutta, e i caricatori per la movimentazione di materiali.

È importante notare che questa bozza è ancora soggetta a modifiche e integrazioni, ma fornisce alcune indicazioni chiave.

SOGGETTI FORMATORI

Il nuovo accordo identifica i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento, classificandoli in tre categorie: istituzionali, accreditati e Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. I soggetti formatori “accreditati” devono avere l’accreditamento regionale e almeno tre anni di esperienza documentata in formazione sulla salute e sicurezza. Tuttavia, per i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è richiesto solo l’accreditamento regionale.

Inoltre, i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

La bozza del nuovo accordo stabilisce che il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 30, con un rapporto istruttore/allievi di 1:5 nelle attività pratiche. La partecipazione almeno al 90% delle ore è richiesta per la verifica di apprendimento e per ottenere l’attestato del corso.

Sono richiesti anche un “Verbale delle verifiche finali” e un “Fascicolo del corso” per tutti i corsi, archiviati su supporto cartaceo o elettronico, e gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

La formazione generale dei lavoratori rimane invariata rispetto agli accordi del 2011. La formazione specifica deve durare almeno 6 ore, senza differenze basate sulla classe di rischio, e i contenuti devono essere adatti alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore.

PER I PREPOSTI

La formazione per preposti richiede un minimo di 12 ore suddivise in quattro moduli, con un approfondimento su aspetti giuridici, gestione della sicurezza, valutazione dei rischi e comunicazione.

PER I DIRIGENTI

La formazione per dirigenti si riduce a 12 ore e aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili.

PER I DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro dovranno seguire un corso di formazione di 16 ore suddiviso in due moduli: uno giuridico-normativo e l’altro sull’organizzazione e la gestione della sicurezza. Inoltre, è richiesto un modulo “cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei e mobili.

PER IL DATORE DI LAVORO CON COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)

Il DL SPP dovrà seguire un modulo comune di 8 ore, più moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:

  • un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
  • ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
  • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
  • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
  • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
  • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Non si rilevano differenze di rilievo rispetto all’accordo stipulato il 07/07/2016 per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). La struttura rimane suddivisa in tre moduli: A e B, che sono validi per tutti, e il modulo C, obbligatorio solo per i responsabili. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche alle unità didattiche.

Particolarmente, è stata ampliata la specializzazione nei moduli B, passando da 4 a 5: la pesca è stata separata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre, il settore B relativo all’estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle costruzioni.

LA FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La bozza dell’accordo tiene conto anche della formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per l’Esecuzione (CSE). Da una prima lettura, sembra che la durata minima e i contenuti del percorso formativo siano conformi ai requisiti stabiliti dall’articolo 98 e dall’allegato XIV del Decreto Legislativo 81/08.

CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il nuovo accordo unico stabilisce la durata e i contenuti del corso per i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come indicato nel DPR 177/2011. Questo corso avrà una durata minima di 12 ore ed è suddiviso in una componente teorica-legale e una parte pratica. Per entrambe le parti, vengono definiti i requisiti necessari per i docenti.

CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Per i corsi relativi all’abilitazione degli operatori per le attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica autorizzazione conformemente all’articolo 73, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008, non si riscontrano sostanziali modifiche rispetto ai contenuti dell’accordo del 22/02/2012.

Nel caso in cui ci sia una parte pratica relativa a più tipologie di attrezzature, l’accordo specifica che è necessario coprire tutte le varie tipologie e che ciascun operatore deve acquisire esperienza diretta con ognuna di esse durante il modulo pratico. Inoltre, sono stati introdotti corsi di formazione teorico-pratica per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • Macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • Carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore)
  • Carroponte/Gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore)
  • Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore)
  • Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

ALTRE CATEGORIE

I requisiti e la durata della formazione per altre categorie, come i responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, e gli operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sono specificati nella bozza.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

La bozza del nuovo accordo stabilisce le periodicità e le durate minime dell’aggiornamento per diverse categorie, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, DL SPP e altri.

  • Lavoratori: periodicità quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • Preposti: cadenza biennale e con durata minima di 6 ore
  • Dirigenti: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • Datore di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore
  • DL SPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore
  • RSPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
  • ASPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 20 ore
  • Coordinatore per la sicurezza: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore
  • Lavoratori in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica
  • Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica

La bozza del nuovo accordo precisa che, qualora la formazione sia un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (ad esempio: RSPP/ASPP, CSP/CSE, addetti all’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc), la funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

RSPP, ASPP e CSP/CSE, per poter esercitare la propria funzione, devono poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

MODALITÀ DI FORNITURA DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il nuovo accordo unico stabilisce le modalità attraverso cui i corsi di formazione e aggiornamento possono essere erogati. In generale:

  1. Formazione in Presenza: Tutti i corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti in modalità in presenza.
  2. Vietato il Metodo di Videoconferenza Sincrona: Non è consentito fornire i seguenti corsi tramite videoconferenza sincrona: la parte pratica del corso iniziale e i corsi di aggiornamento per lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.
  3. Vietato il Metodo E-Learning per Casi Specifici: Non è consentita la modalità di e-learning per i seguenti corsi iniziali: preposti, Dirigenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), moduli B e C per RSPP/ASPP, Coordinatori, lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.
  4. Vietato il Metodo E-Learning per Corsi di Aggiornamento: La modalità di e-learning non è ammessa per i seguenti corsi di aggiornamento: preposti, lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Il nuovo accordo stabilisce che è obbligatorio somministrare un test finale con almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il partecipante deve ottenere almeno il 70% delle risposte corrette per superare il test.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale deve contenere almeno 10 domande.

In alcuni casi, come alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Nel processo di valutazione complessiva, le verifiche intermedie, se previste, e la valutazione finale concorrono a determinare il punteggio totale. Durante la fase di progettazione del corso, è necessario specificare i pesi relativi a ciascuna verifica per calcolare la valutazione globale.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

La bozza richiede che il soggetto formatore notifichi elettronicamente agli Organi di Vigilanza l’avvio dei corsi di formazione. Sono previste verifiche attraverso test finali con domande a risposta multipla.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo, i corsi possono essere avviati secondo le disposizioni precedenti. Inoltre, i corsi già svolti per i lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati mantengono la loro validità.

CONCLUSIONI

La bozza dell’accordo sulla formazione dei lavoratori sta subendo delle modifiche e integrazioni, ma contiene già alcune indicazioni importanti. Ad esempio, vengono stabilite norme più rigorose per gli organizzatori dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, ma al contempo si assiste a una riduzione della durata minima della formazione per lavoratori e dirigenti. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa nuova normativa.