Libretti di famiglia e prestazioni di lavoro occasionali, chiarimenti INPS

Libretti di famiglia e prestazioni di lavoro occasionali, chiarimenti INPS

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La lettera circolare INPS numero 103 del 17 ottobre 2018, fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Decreto Dignità in merito alle prestazioni di tipo occasionale e al libretto di famiglia, che come noto sono le modalità reintrodotte dal citato decreto per la gestione del sistema delle prestazioni di lavoro saltuarie.

Tra le principali novità introdotte dall’articolo 2 bis del Decreto Dignità (D.L. 87/2018), alcune riguardano le informazioni che i prestatori di lavoro sono tenuti a fornire al momento della registrazione, utilizzando il sistema informatico dedicato alle prestazioni occasionali che INPS sta adeguando alle nuove disposizioni. Sono state inoltre modificate le dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese agricole e sono stati sviluppati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

Ulteriori novità riguardano le modalità di erogazione dei compensi e la relativa gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori, oltre che il riassetto dei profili sanzionatori.

Le informazioni aggiuntive da inserire nella dichiarazione preventiva della prestazione occasionale riguardano prevalentemente il compenso pattuito nei limiti previsti dalla legge e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, in considerazione delle novità introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi per il settore agricole e gli enti locali. Tali informazioni vanno naturalmente ad integrare quelle anagrafiche e logistiche già previste.

Viene confermato il divieto di ricorrere alle prestazioni occasionali nell’ambito degli appalti di opere o servizi, mentre le aziende alberghiere, le strutture ricettivo turistiche e le aziende agricole, possono utilizzare le modalità del lavoro occasionale soltanto in presenza di prestatori d’opera che appartengano a una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • soggetti disoccupati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione(REI) o SIA, la forma di sostegno all’inclusione attualmente in vigore e destinata ad essere sostituita dal REI.

In ogni caso le aziende agricole possono accedere alla prestazione occasionale soltanto nel caso di aziende con massimo cinque dipendenti a tempo indeterminato.

La nuova procedura INPS consentirà di trasmettere la comunicazione preventiva adottando un calendario giornaliero che prevede l’indicazione dell’attività erogata e la durata complessiva della prestazione. Gli importi del compenso vengono stabiliti tramite specifici accordi tra le parti, così come il numero delle ore complessive che potrà anche essere incrementato in funzione di sopravvenute necessità in corso d’opera.

Le novità introdotte dal Decreto Dignità relative alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive con un massimo di otto dipendenti a tempo indeterminato, si applicano secondo quanto disposto dal nuovo regime, alle seguenti tipologie di codici Ateco:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51)
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Per quanto riguarda gli enti locali, il regime di prestazione occasionale è applicabile esclusivamente per le seguenti tipologie di attività professionali:

  • progetti rivolti a specifiche categorie di soggetti in condizioni di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le ultime novità introdotte in materia di sanzioni modificano parzialmente il comma 20 dell’art 54 bis del decreto di legge nr 50 del 2017. L’assenza della comunicazione preventiva comporta una possibile sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di violazione.