Contributi figurativi per periodi di aspettativa sindacali o per mandato elettorale

Contributi figurativi per periodi di aspettativa sindacali o per mandato elettorale

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Con lettera circolare n. 3499 dell’08 settembre 2017, l’INPS ha chiarito alcune criticità emerse in relazione alla possibilità e alle modalità di fruizione dei contributi figurativi per soggetti che si astengono dal lavoro per mandato elettorale o per incarichi di natura sindacale.

I contributi figurativi sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non presta attività lavorativa né dipendente né autonoma, ed ha percepito un’indennità a carico dell’Inps o ha percepito retribuzioni in misura ridotta, e sono utilizzabili a copertura o ad integrazione se i periodi interessati sono completamente scoperti da versamenti di contributi o lo sono in misura ridotta.

Una delle causali per la quale vengono riconosciuti tali contributi è il caso in cui un lavoratore si assenti dal lavoro per ricoprire incarichi politici o sindacali, in aspettativa non retribuita e quindi senza che vengano versati i contributi dovuti.

Domanda

In questo caso, precisa la circolare INPS, il soggetto è tenuto a inoltrare domanda di versamento figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo rispetto al quale è stato ricoperto l’incarico, anche nell’eventualità di mandati pluriennali, pena la decadenza della contribuzione. Fa eccezione il caso in cui l’incarico ricoperto dia diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, che comporta automaticamente il tacito rinnovo della contribuzione figurativa senza che sia necessario inoltrare la domanda.

Congiuntamente alla domanda vanno allegate alcune documentazioni, tra le quali l’attestazione da parte del datore di lavoro con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato all’epoca del provvedimento, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Vanno inoltre specificate le cause per cui è stata chiesta e concessa l’aspettativa, la data iniziale e l’eventuale data finale dell’aspettativa, l’identificazione del lavoratore beneficiario, la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e la data di assunzione del lavoratore.

Non possono essere ritenute valide, ai fini dell’accettazione della domanda, dichiarazioni effettuate successivamente al momento della collocazione in aspettativa, dette “Ora per Allora”.

Aspettativa sindacale

Per quanto riguarda il caso specifico delle aspettative riconosciute per ricoprire incarichi di tipo sindacale, al fine di disincentivare i rapporti di lavoro fittizi che abbiano il solo obiettivo di collocare in aspettativa il lavoratore perché ottenga la contribuzione figurativa, sono considerati validi ai fini dell’accreditamento solo i provvedimenti rilasciati dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

In ogni caso, e questo anche per gli incarichi politici, il rapporto di lavoro deve esistere da un momento precedente alla data dell’incarico per il quale si richiedono i contributi figurativi.

Analogamente il riconoscimento dei contributi figurativi decade nel momento in cui perde efficacia il provvedimento di aspettativa, quindi per esempio quando il lavoratore rientra in servizio, oppure fruisce delle ferie, festività, permessi, e riposi.

Requisiti

Affinché infine i contributi vengano riconosciuti è quindi indispensabile che vengano verificate le seguenti attestazioni: le misure previste dalla contrattazione collettiva applicabile al caso; la durata del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nel caso dell’incarico sindacale e la certificazione, proveniente dall’Ente o organismo presso il quale sono state o vengono svolte le funzioni che formano il contenuto della carica elettiva o sindacale.

Non essendo al momento ancora disponibile la procedura di invio delle domande in modalità telematica, sono disponibili in alternativa sul portale INPS i moduli per l’inoltro delle richieste in modo tradizionale, resta in carico alle sedi territoriali dell’Istituto di Previdenza sociale, effettuare gli accertamenti per la verifica del corretto accreditamento dei versamenti erogati.