Definiti i criteri di qualità dei simulatori per la formazione stradale

Definiti i criteri di qualità dei simulatori per la formazione stradale

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La direttiva della Comunità Europea 2003/59/CE, emessa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 15 luglio 2003, definisce i criteri di qualificazione professionale ed i requisiti formativi dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri, ed in particolare le sezioni 2, 3 e 4 dell’allegato I prevedono la possibilità di svolgere un certo numero di ore di formazione pratica impiegando simulatori di guida di alta qualità.

Tali disposizioni sono state recepite in Italia con diversi e successivi provvedimenti attuativi, tra i quali il più significativo è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, che regolamenta le «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, e che in particolare prevede all’articolo 7, comma 7, 8, comma 5, e all’articolo 13, comma 3, che i simulatori di guida di alta qualità debbano possedere caratteristiche tecniche disciplinate da decreto di futura emissione.

In tal senso è stato quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2017, il D.lgs del 17 agosto 2017 recante le Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualità, che all’allegato 1 definisce nel dettaglio le caratteristiche costruttive e qualitative dei dispositivi utilizzabili a tale scopo.

I simulatori possono configurarsi su due alternative:

  1. Autovettura con o senza rimorchio.
  2. Autocarro, autotreno o autoarticolato, cisterna e autobus (con o senza rimorchio)

In entrambe le configurazioni i simulatori devono avere almeno i seguenti elementi tecnici:

  • Una postazione di guida che riproduca realisticamente le configurazioni della tipologia di veicolo per il quale si effettua l’addestramento, che consenta una visualizzazione dell’ambiente esterno ottenuta con monitor di adeguate dimensioni, provvisto di volante reale regolabile in altezza e inclinazione, e di sedile con tutte le caratteristiche del tipo impiegato sui veicoli. Inoltre il posto guida deve essere montato su una piattaforma mobile con almeno tre gradi di libertà che riproduca i movimenti del veicolo.
  • La possibilità di configurare il tipo di trasmissione tra cambio manuale, manuale con frizione automatica, sequenziale e automatico; una pedaliera con comandi di frizione, freno e acceleratore e comunque tutti gli altri comandi del tipo utilizzato nei veicoli di serie.
  • Un cruscotto in riproduzione virtuale comprensivo di spie, contagiri, tachimetro e contachilometri.
  • Un sistema di altoparlanti che riproducano fedelmente i rumori del motore e dell’ambiente in cui si svolge la guida.
  • Una telecamera che consenta all’istruttore di vedere in tempo reale il comportamento dell’allievo nel corso dell’esercitazione.

Il software deve possedere una grafica tridimensionale e consentire la riproduzione reale di diverse situazioni di guida in condizioni di traffico, metereologiche, ambientali, stradali diverse, anche in considerazione del carico massimo trasportabile dal veicolo per il quale si effettua la formazione. Il software dovrà inoltre avere la possibilità di registrare le sessioni di training e di poter individuare gli eventuali errori oltre che i parametri dinamici dell’esercitazione.

In ogni caso Il Centro Superiore Ricerche avrà il compito di effettuare le verifiche della conformità dei simulatori rispetto a quanto previsto dal provvedimento, e di rilasciare l’attestazione di avvenuta approvazione al produttore o, in caso di disallineamento dai requisiti tecnici, di revocare l’approvazione e di disporne il ritiro dal mercato.