Nuove disposizioni per i DPI, in vigore le novità sulle sanzioni

Nuove disposizioni per i DPI, in vigore le novità sulle sanzioni

decreto-17/2019

Sono state pubblicate le nuove regole che disciplinano le verifiche e l’immissione in commercio dei Dispositivi di Protezione Individuale, obbligatori per le attività che prevedano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le nuove disposizioni sono contenute nel Decreto n. 17 del 19 febbraio 2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019, e modificano alcuni articoli della normativa attualmente in vigore, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e del D.lgs. 457/1992, così come previsto dal regolamento Europeo 425 del 2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE.

A differenza di quanto accaduto in passato quindi l’introduzione delle nuove disposizioni previste da un Regolamento Europeo in sostituzione di una Direttiva, sono immediatamente applicabili dai paesi membri della Comunità Europea e non necessitano di uno specifico decreto interno di attuazione affinché risultino operative.

Scopo del provvedimento 17/2019 è quindi quello di elencare le modifiche apportate da parte del Regolamento (UE) 2016/425, alla normativa italiana.

Novità introdotte

Le novità principali riguardano l’inasprimento delle sanzioni per i soggetti della filiera di produzione, approvvigionamento, e distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Occorre intanto premettere che i dispositivi di protezione Individuale si classificano su tre gruppi, in considerazione della gravità rischio da cui devono proteggere. Al primo gruppo appartengono i Dpi semplici, che proteggono da rischi di lieve entità, al terzo gruppo i cosiddetti Dpi salvavita che proteggono da rischi gravi e mortali, e al secondo gruppo tutti gli altri Dpi non ricadenti nei primi due gruppi.

Indipendentemente dal gruppo di appartenenza, anche se con diversi requisiti, tutti i Dpi devono rispondere a criteri ben definiti di conformità per poter essere immessi sul mercato. Tali requisiti dipendono dalla tipologia di Dpi e dal livello di rischio, sono individuati con gli articoli 4 e 5 e con l’allegato III del Regolamento Europeo e devono essere certificati producendo la documentazione elencata con l’articolo 15 dello stesso regolamento.

I produttori hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni relative all’immissione sul mercato, adottando per ogni tipologia di Dpi i requisiti richiesti e producendo la documentazione necessaria alla certificazione di prodotto.

I distributori hanno l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti prima dell’immissione sul mercato e di controllare che la documentazione a corredo sia conforme a quanto richiesto e alla tipologia di Dpi che intendono commercializzare.

Sanzioni

Le sanzioni per il mancato rispetto di questi obblighi possono arrivare fino a 150 mila euro e tre anni di reclusione per i produttori che fabbrichino Dpi non conformi, e fino a 60 mila euro per i distributori che non effettuino le verifiche specifiche immettendo sul mercato dispositivi non regolarmente certificati o privi, anche parzialmente, dei requisiti di sicurezza richiesti.

Previste sanzioni minori (da 1.000 a 6.000 euro) anche per chi in qualsiasi modo promuova il commercio di Dpi non conformi e per chi alteri o modifichi l’etichettatura di legge.