Indicazioni INAIL INPS per domanda di pensione di inabilità da amianto

Indicazioni INAIL INPS per domanda di pensione di inabilità da amianto

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Inail, domanda pensione amianto. Con lettera circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, le direzioni centrali di INPS e INAIL hanno fornito le indicazioni necessarie per il riconoscimento della pensione di inabilità ai lavoratori vittime di esposizioni all’amianto. Con la stessa circolare si forniscono anche le indicazioni per i pagamenti delle indennità di fine servizio.

Le patologie amianto correlate per le quali è riconosciuta la pensione di inabilità disposta dal comma 250 dell’articolo 1 della legge 232 del 2016, sono: il mesotelioma pleurico, il mesotelioma pericardico, il mesotelioma peritoneale, il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, il carcinoma polmonare e l’asbestosi.

Certificazione Inail esposizione amianto

Per avere diritto al trattamento, i soggetti affetti dalle patologie sopra descritte devono possedere una certificazione che attesti l’origine professionale della malattia, rilasciata da parte dell’INAIL o da altre da altre amministrazioni competenti quali il Comitato di verifica per le cause di servizio, con sede presso il Ministero dell’Economia, e il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate.

La pensione di inabilità è riconosciuta a un lavoratore affetto da una delle patologie riconosciute di origine professionale, anche se il soggetto è ancora in grado di lavorare, e una volta presentata la certificazione, non saranno richiesti ulteriori accertamenti medici.

L’erogazione del trattamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dei versamenti INAIL, che devono risultare regolari per almeno cinque anni lavorativi. A tal fine la circolare precisa che il computo dei cinque anni può decorrere anche successivamente alla presentazione della domanda e che il requisito contributivo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione. Inoltre i percettori di assegno di invalidità che non abbiano ricevuto la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono esercitare il diritto al riconoscimento del trattamento oggetto della recente circolare.

La domanda

Per poter accedere al trattamento i soggetti affetti dalle patologie riconosciute devono presentare domanda all’INPS in forma telematica, accedendo con le consuete modalità : lavoratore in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati. Per l’anno 2017, come disposto dalla comunicazione INPS n. 3249 del 4 agosto 2017, dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017. A partire dal 2018 e per tutti gli anni di validità del trattamento, le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il riconoscimento del trattamento è erogato entro i limiti dei fondi destinati alla copertura assicurativo pensionistica, fissati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Se la quota delle richieste validate dovesse eccedere tale limite di spesa, l’INPS verificherà i requisiti dei richiedenti, dando la priorità ai lavoratori più prossimi alla pensione di vecchiaia, quindi alla maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità di condizioni, alla data cronologica di presentazione della domanda.

Accertata la conformità dei requisiti e fatto salvo il limite della copertura economica, il lavoratore avente diritto riceverà la pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il riconoscimento del trattamento è incompatibile con trattamenti di rendita diretta erogati dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, con altri trattamenti pensionistici previsti in materia di esposizione ad amianto e con l’assegno mensile di assistenza disposto dall’articolo 13 del decreto legge nr 118 del 30 marzo 1971.

La pensione risulta invece cumulabile con il riconoscimento dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, per danni compresi tra il 6% e il 15% ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

La pensione di inabilità da diritto alla reversibilità nei confronti dei superstiti del soggetto aventi titolo per la riscossione, anche nel caso che il decesso del richiedente avvenga durante l’iter di riconoscimento.