Inps, circolare esonero contributivo assunzioni scuola lavoro e apprendistato duale

Inps, circolare esonero contributivo assunzioni scuola lavoro e apprendistato duale

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La Legge di bilancio 2017, Legge 232 dell’11 dicembre 2016, all’articolo 1 comma 308 e 309 prevede, l’introduzione della misura di agevolazione contributiva per le aziende che assumono giovani, consistente nell’esonero per 36 mesi dal versamento dei contributi previdenziali.

In recepimento di tale disposizione INPS ha provveduto ad emettere la lettera circolare n. 109 del 10 luglio 2017, con la quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle agevolazioni, le tempistiche ed requisiti necessari per le aziende che vogliano usufruirne.

La misura prevede l’esonero completo, fino al raggiungimento delle risorse finanziarie destinate alle coperture, dal pagamento dei contributi INPS (non riguarda quelli dovuti ad INAIL per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro) per le aziende private che assumono entro sei mesi dal conseguimento del tiolo di studio, giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato e di alternanza scuola lavoro presso una delle loro sedi italiane.

Importo 

L’agevolazione è rivolta alle assunzioni perfezionate dall’inizio del 2017 e fino alla fine del 2018, e viene riconosciuta con un limite massimo stabilito in 3.250 euro annui per una durata massima di tre anni dalla data di trasformazione del contratto o di assunzione.

La copertura garantita da INPS è rivolta alle sole aziende private e non può essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, gli Istituti Universitari, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni e le amministrazioni e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono altresì esclusi dal beneficio fiscale le attività del settore agricolo e quelle relative a contratti di lavoro domestico.

Come richiedere le agevolazioni

La domanda per poter richiedere l’agevolazione deve essere presentata a partire dall’11 luglio 2017, utilizzando il modulo denominato “308-2016” disponibile sul portale INPS all’interno della piattaforma relativa alle Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (DiResCo); nel modulo dovranno essere indicati i dati riguardanti il lavoratore nei confronti del quale è previsto l’avvio del rapporto di lavoro, l’importo della retribuzione mensile iniziale e futura (nell’arco dei tre anni soggetti al de-contributo), l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata e la tipologia del rapporto d lavoro indicando anche eventuali forme di part time.

INPS provvederà a calcolare l’importo dell’incentivo spettante ed a verificare la capienza delle risorse economiche residue allocate nei limiti più sotto indicati per ogni anno. Il richiedente riceverà quindi notifica di approvazione o rigetto della richiesta, nonché la misura dell’importo riconosciuto e prenotato.

A questo punto, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica, il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta stipula del contratto di trasformazione o di assunzione, avviando la pratica fiscale per il riconoscimento dell’importo prenotato.

Copertura finanziaria

Nell’ambito del comma 309 della legge 232, vengono destinate a copertura del beneficio le seguenti somme annuali:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017,
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018,
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019,
  • 84,0 milioni di euro per l’anno 2020,
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

La stima degli importi massimi di spesa è stata elaborata sulla base della relazione tecnica della legge di bilancio, fondata sull’ipotesi di circa 9.900 assunzioni nel 2017 e 18.900 nel 2018 di cui due terzi con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato.