Interpello sicurezza lavoro, Medico Competente, vigilanza Asl, articolo 39 comma 3

Interpello sicurezza lavoro, Medico Competente, vigilanza Asl, articolo 39 comma 3

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Pubblicato dal Ministero del Lavoro un interpello, 2/2018 pubblicato il 5 aprile, in merito a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 39 del D.Lgs 81/08 che dispone il divieto per i dipendenti di strutture pubbliche che svolgono attività di vigilanza, di ricoprire il ruolo di Medico Competente, estendendo il divieto su tutto il territorio nazionale.

L’interpello riguarda in particolare la corretta interpretazione di quanto previsto dall’articolo 39, soprattutto in relazione al fatto che non tutti i dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL svolgono effettivamente un ruolo di mera vigilanza, anche se in possesso di qualifica ispettiva.

Il richiedente quindi domanda di precisare se il divieto previsto dal comma 3 dell’articolo 39 si debba intendere  rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.

In proposito l’articolo 7 del Decreto Legislativo 229 del 19 giugno 1999 ha modificato quanto previsto in materia dal decreto nr 502 del 30 dicembre 1992, che ha definito i dipartimenti di prevenzione delle ASL come strutture operative rivolte a garantire la salute collettiva delle persone, promuovendo attività finalizzate a migliorare i livelli della qualità della vita. (art 7 bis del D.Lgs 229/99).

In considerazione di tale definizione il Dipartimento di Prevenzione delle strutture sanitarie viene inteso come una struttura polifunzionale che all’interno del suo ambito operativo promuove iniziative di sorveglianza epidemiologica, di informazione e di assistenza a cittadini e imprese, di formazione degli operatori, di educazione sanitaria e di gestione dei rischi per la salute, tutte rivolte al miglioramento della qualità della vita e quindi non esclusivamente finalizzate alle attività di tipo ispettivo e di vigilanza.

La commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro conclude quindi che in relazione a quanto disposto dall’articolo 39 comma 3, e in considerazione della polifunzionalità attribuita ai dipartimenti di prevenzione insediati presso le Aziende Territoriali Sanitarie, il divieto disposto dall’articolo 39 stesso debba essere inteso come applicabile a tutto il personale assegnato, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.