Interpello sicurezza 01/2019

Interpello sicurezza 01/2019

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È stata presentata alla Commissione per gli interpelli un’istanza relativa all’organizzazione dei corsi di aggiornamento per gli ASPP e i RSPP, come disciplinati dal punto 9 dell’allegato 1 degli accordi tra Stato e Regione del 07 luglio 2016.

Viene richiesto il parere della Commissione su due aspetti organizzativi, con l’obiettivo di favorire la partecipazione di soggetti diversi ad un unico corso, anche contestualmente a convegni o seminari, e di far avere valenza plurima all’attestato di partecipazione.

In particolare, la richiesta si articola su due quesiti che vengono di seguito testualmente riproposti:

  1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia come aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia come aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
  2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”

Con la formulazione così distinta il richiedente intende quindi capire se sia possibile erogare i corsi di aggiornamento previsti per le figure professionali di ASPP e RSPP, e di farli valere come monte ore anche per la formazione antincendio. Viceversa, con la seconda domanda viene chiesto se un convegno organizzato per professionisti antincendio, possa essere ritenuto valido come episodio formativo di aggiornamento per ASPP, RSPP e coordinatori per la sicurezza.

La Commissione con interpello 1/2019 ha chiarito che per quanto riguarda la validità di convegni o seminari ai fini dell’aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP, così come esplicitamente definito dal citato punto 9 degli ASR del 2016, viene riconosciuto il percorso solo per il 50% del monte ore da sostenere (rispettivamente 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP in cinque anni) e comunque all’interno di un perimetro di contenuti ben delineato dal legislatore.

Per avere validità di legge i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP non devono riproporre argomenti già trattatati in occasione del corso base, e neanche trattare di argomenti generici che non siano pertinenti con le competenze specifiche dei soggetti. In particolare, i contenuti dei corsi di aggiornamento devono riflettere le evoluzioni normative e tecniche, riguardare argomenti specifici relativi ai rischi presenti nel contesto professionale o essere inerenti agli spetti della comunicazione e dell’informazione ai lavoratori.

L’organizzazione di un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP i cui contenuti non ricadano all’interno di tali tipologie, anche se erogati mediante seminari o convegni, non può ritenersi valida dunque ai fini di quanto previsto dal punto 9 degli ASR del 2016.

Analogamente è esplicitamente incongruente il percorso formativo di aggiornamento per RSPP/ASPP con quello di aggiornamento di altre figure professionali (es preposti, dirigenti, addetti AI, Primo Soccorso, emergenze). Sono invece da ritenersi validi per gli ASPP e i RSPP i corsi rivolti a creare competenze in materia formazione per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

Come previsto per gli ASPP/RSPP, anche i Coordinatori per la Sicurezza che partecipano a corsi di aggiornamento esclusivamente rivolti ai due precedenti ruoli, possono avvalersi della validità dell’attestazione di frequenza.