Istruzioni operative per le attività del direttore lavori e del direttore dell’esecuzione

Istruzioni operative per le attività del direttore lavori e del direttore dell’esecuzione

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, il decreto 49/2018 che approva le linee guida relative alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell’esecuzione nell’ambito degli appalti pubblici.

Come disposto dal comma 3 dell’articolo 101 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016), il direttore lavori opera all’interno di un contesto complesso e deve coordinarsi con una serie di soggetti che in diversa misura sono coinvolti nella progettazione, pianificazione e progettazione delle opere.

Con l’obiettivo di allineare il quadro delle attività sotto la responsabilità del direttore lavori e del direttore dell’esecuzione, il Codice dei Contratti Pubblici ha rimandato al decreto di recente pubblicazione, la definizione e l’approvazione delle linee guida operative che descrivono lo schema delle funzioni di entrambi i ruoli, disegnandone le modalità e i criteri funzionali e giuridici.

Il direttore lavori si coordina già in una fase preliminare, con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dal quale riceve le iniziali disposizioni di servizio contenenti le indicazioni rivolte ad assicurare la regolarità e la continuità dei lavori. Periodicamente il direttore lavori dovrà riferire al RUP l’evoluzione delle attività e l’andamento delle lavorazioni. Ferme restando tali disposizioni, il direttore lavori assume poi piena autonomia relativamente al controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione delle attività.

Durante la fase preliminare il direttore lavori prende contatto con le imprese esecutrici e richiede a queste ultime di presentare il “programma di esecuzione dei lavori”, contenete il crono-programma delle attività, l’offerta tecnica e gli obblighi contrattuali.

In considerazione dei contenuti del programma e delle attività da svolgere, il direttore lavori fornisce quindi un resoconto al RUP relativamente all’accessibilità dell’area di lavoro e a eventuali criticità relative alla realizzazione del progetto. Una volta stabilito il programma dei lavori, il direttore lo comunica alle autorità competenti, comunicando alle imprese esecutrici la data di inizio attività.

I materiali previsti dal progetto sono sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni rivolte a garantire le prestazioni previste dal progetto. Il direttore lavori accerta la qualità dei materiali in termini di conformità tecnica rispetto a quanto previsto dal progetto, di sostenibilità ambientale e di caratteristiche di deperibilità, eventualmente rifiutando il materiale non giudicato idoneo.

Requisiti

Il direttore lavori si coordina con i direttori operativi e con gli enti ispettivi per la verifica della regolarità delle imprese subappaltatrici, controllandone l’effettiva presenza, la regolarità degli addetti e il rispetto delle opere assegnate.

Tutte le violazioni accertate devono essere comunicate entro ventiquattro ore al RUP. Le violazioni che comportano rischi gravi per la salute e la sicurezza degli addetti, possono portare alla sospensione delle attività, un provvedimento adottato dal direttore dei lavori che dovrà anche verificare l’effettiva assenza di mezzi e manodopera in cantiere nel periodo di sospensione.

La sospensione temporanea dei lavori comporta il differimento dei termini di consegna. Una volta venute meno le ragioni che hanno generato la sospensione, il direttore lavori comunica al RUP la possibilità di riprendere le attività affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle attività comunicando il nuovo termine contrattuale.

Le funzioni del direttore dell’esecuzione spesso coincidono con quelle del direttore lavori, sebbene con mansioni rivolte prevalentemente a garantire il corretto svolgimento delle attività in fase realizzativa. In particolare, il direttore per l’esecuzione fornisce alle imprese esecutrici il coordinamento e la supervisione rivolte a garantire il rispetto delle tempistiche e la corretta esecuzione delle opere.

Per tutto il resto il direttore dell’esecuzione si coordina con il RUP e con il direttore lavori, se le figure non coincidono, per la messa a punto dei controlli e delle verifiche sui materiali, sulla presenza in cantiere della manodopera, sulle certificazioni dei macchinari e sulle posizioni contrattuali dei subappalti.