Notifica preliminare, modifica dal decreto 113/2018

Notifica preliminare, modifica dal decreto 113/2018

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 231 del 04 ottobre 2018 il provvedimento di legge numero 113 recante le “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale”. Il testo riporta una serie di misure rivolte al contrasto delle forme di criminalità, alla protezione internazionale con ricadute sulla sicurezza pubblica e alla regolamentazione dei permessi di ingresso.

Tra i numerosi interventi urgenti si inserisce anche una modifica al testo Unico per la Sicurezza, Decreto legislativo nr 81 del 9 aprile 2008, disposta dall’articolo 26 del provvedimento, che apporta una modifica a quanto previsto dall’articolo 99 del testo Unico in materia di cantieri temporanei e mobili e nello specifico di Notifica Preliminare.

La Notifica Preliminare è una comunicazione che i responsabili dei lavori di cantiere o i Committenti, devono inoltrare, prima dell’inizio dei lavori, alle Aziende sanitarie Locali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, la cui assenza comporta la sospensione delle attività lavorative. I contenuti della notifica (dati del cantiere, scopo dell’opera, durata presunta, lavoratori e imprese coinvolte), sono elencati nel dettaglio con l’allegato XII del Testo Unico.

Il citato articolo 26 del decreto 113, aggiunge ai destinatari della comunicazione anche la prefettura di competenza, rendendo quindi come di seguito modificata la lettura del nuovo comma 1 dell’articolo 99:  “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII […]”.

La modifica introdotta dall’articolo 26 non interessa quelli che sono né i contenuti della comunicazione, né i casi in cui è necessario redigerla e inviarla, cioè in situazioni di opere ove sia coinvolta un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore ai duecento uomini giorno o situazioni ove operino più imprese, anche non contestualmente. L’articolo 26 è integrato nel Capo II (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa) del Titolo II del provvedimento 113, ed è rivolto a inserire tra le forme di contrasto alla criminalità organizzata, il soggetto titolare dell’esercizio della vigilanza sulle potenziali infiltrazioni di stampo mafioso nelle opere di costruzione, conferendo alla Prefettura di competenza le prime informazioni sulle attività edili in corso d’opera, al fine di consentire di avviare eventuali accertamenti e verifiche.