Circolare Inps sui Libretti di famiglia e sulle Prestazioni di lavoro occasionale

Circolare Inps sui Libretti di famiglia e sulle Prestazioni di lavoro occasionale

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Facendo seguito alla conversione in legge del decreto n. 50 del 24 aprile 2017 che ha visto l’introduzione con l’articolo 54 bis delle nuove forme di contratti di lavoro occasionali (Libretto di Famiglia e Prestazione Occasionale), Insp ha pubblicato la lettera circolare 107 del 05 luglio 2017, contenente alcune precisazioni.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto dei seguenti limiti economici, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore ed utilizzatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (calcolato sulla base del 75% del suo effettivo importo per i titolari di pensione, i giovani con meno di 25 anni ed i disoccupati o i percettori di sostegni sociali);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre prestazioni di sostegno del reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione dovuta per le prestazioni integrative, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali; inoltre i compensi percepiti dal prestatore occasionale non incidono sul suo stato di disoccupato, sono esenti dalla tassazione IRPEF, e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Questo strumento potrà essere attivato solo dalle microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche; le microimprese tuttavia non possono attivare contratti occasionali in favore di prestatori con i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, o con i quali lo abbiano avuto negli ultimi sei mesi.

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps. In particolare, Inps provvede a conteggiare tutti i compensi relativi alle diverse tipologie di prestazioni di lavoro occasionale.

Il lavoratore occasionale ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con contribuzione interamente a suo carico. In fase di registrazione per poter avere diritto all’accesso alle prestazioni, utilizzatori e lavoratori dovranno indicare la tipologia di strumento utilizzato e, nel caso del Contratto di prestazione occasionale, una delle tre distinte opzioni previste: per le Pubbliche Amministrazioni; per le imprese agricole o per gli altri utilizzatori.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, ma costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del lavoratore, non è richiesta la consegna delle attestazioni previste dalla normativa, allo scopo di ridurre il rischio di frodi.

Il corrispettivo minimo orario viene stabilito in 9 euro netti, che corrisponde a 12,37 euro lordi; per il settore agricolo invece la retribuzione minima non può essere inferiore a quella attribuita alle corrispondenti prestazioni di lavoro subordinato analoghe a quelle dell’attività richiesta. Al compenso si applicano i seguenti oneri: 33% di contributo alla Gestione Separata, 3,5% di premio assicurativo INAIL ed 1% di oneri di gestione.

Il contratto di Prestazione Occasionale non può essere attivato dalle imprese edili, dalle attività ad esse affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. Le imprese agricole possono avviare questo strumento solo nei confronti di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le Pubbliche Amministrazioni potranno attivare contratti di prestazione occasionale solo per esigenze temporanee di carattere straordinario.

Il libretto di Famiglia è lo strumento rivolto a disciplinare prestazioni di tipo domestico, quali ad esempio piccoli lavori casalinghi (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. Il libretto potrà essere acquistato presso gli uffici postali o presso le sedi INPS e consente l’erogazione dei contributi previsti dall’art 4 punto 24 b, del decreto 92/12 relativi agli oneri dei servizi per l’infanzia: “acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro

La gestione delle prestazioni occasionali, compresa l’erogazione del compenso, è garantita da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, disponibile sul portale accedendo al servizio: Prestazioni Occasionali, previa autenticazione da parte dell’utente, a partire dall’attivazione della piattaforma prevista per il mese di luglio 2017.

Gli utilizzatori di entrambi gli strumenti sopra descritti sono tenuti a comunicare, tramite la piattaforma telematica, le informazioni necessarie per riscuotere il compenso, mediante un calendario giornaliero. Per gli utilizzatori del Libretto di famiglia la comunicazione va fatta al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, per gli utilizzatori del contratto occasionale almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente effettuato i versamenti necessari per coprire i costi della prestazione, nonché abbia provveduto all’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed ai costi di gestione delle attività. I versamenti possono essere effettuati a mezzo modello F24E, mediante strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o con carta di credito/debito o attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid.

Il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di SMS.