Prestazioni economiche Inail unioni civili

Prestazioni economiche Inail unioni civili

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Facendo seguito a quanto disciplinato dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e in particolare a quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 1, che regolamenta le modalità di erogazione delle prestazioni economiche INAIL in favore dei soggetti uniti civilmente, l’Istituto Assicurativo Nazionale per gli Infortuni sui luoghi di lavoro, ha emesso la lettera circolare n.45 del 13 ottobre 2017, con la quale fornisce le istruzioni operative per la corretta interpretazione della Legge 76/2016.

 

Prestazioni economiche Inail

Per quanto riguarda le prestazioni economiche erogate dall’INAIL, l’Istituto informa che come previsto dalla norma, che equipara le unioni civili al matrimonio (articolo 1, comma 20 Legge 76/2016), si estendendo le prestazioni precedentemente riservate ai coniugi anche alle persone unite civilmente. 

In particolare, vengono riconosciute:

  • “la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
  • lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
  • l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
  • la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità del 2016;
  • l’applicazione delle norme definite dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile in merito a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta in ambito di diritto successorio e quindi in caso di eredità.”

Le citate rendite al momento non vengono riconosciute ai conviventi di fatto.