Ministero dell’Ambiente, linee guida prevenzione incendi depositi di rifiuti

Ministero dell’Ambiente, linee guida prevenzione incendi depositi di rifiuti

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Pubblicate dal Ministero in collaborazione con i dipartimenti dei Vigili del Fuoco e con le autorità di vigilanza le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”. Linee guida che riassumono quanto disciplinato dal decreto legge 152/2006 in materia di norme ambientali, con l’obiettivo di fornire sia ai gestori degli impianti, che agli enti ispettivi, un orientamento chiaro.

La valutazione di rischio incendio deve tenere in considerazione tutte le misure già disciplinate dai protocolli che descrivono le misure di prevenzione definiti nel codice di prevenzione incendi 151 del 2011.
Resta inteso comunque che la gestione dei rifiuti intesa sia come le attività che prevedono il successivo smaltimento sia come le attività che invece prevedono il recupero, può essere eseguita solo in un impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, o, per la attività di recupero, mediante l’autorizzazione conseguita con la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.

Misure di prevenzione

All’interno del Piano di Emergenza generale, obbligatorio per le attività incluse nell’allegato I del DPR 151/2011, devono essere descritte le azioni comportamentali da attuare al verificarsi di un incendio e le figure preposte alla verifica del mantenimento delle corrette misure preventive, con particolare riferimento a:

  • “l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
  • l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti;
  • l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
  • l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi;”
  • L’organizzazione della viabilità interna e degli spazi, al fine di delimitare le aree di lavoro.

La specificità delle misure di prevenzione da adottare resta una responsabilità del Direttore Tecnico che deve essere sempre presente e valuterà gli interventi in funzione della tipologia e della quantità di rifiuti conservati presso lo stabilimento in attesa dello smaltimento o del recupero.
Devono essere sempre garantite comode vie di accesso anche carrabili, sia per i mezzi di trasporto che per quelli di soccorso e nell’impianto deve essere sempre in funzione un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi e un sistema di videosorveglianza che consenta di monitorare anche le zone non costantemente presidiate da personale.

La collocazione dei rifiuti all’interno del sito deve tenere in considerazione le tipologie e le tempistiche di permanenza, che comunque non possono essere troppo lunghe nel tempo, definite a priori e rispettate per evitare l’insorgenza di fenomeni di autocombustione. I rifiuti devono essere organizzati per stato fisico e pericolosità e collocati in aree ben delimitate, fornite di bacini di contenimento e propriamente identificate.

Anche la scelta del territorio in cui collocare un deposito deve tenere in considerazioni le caratteristiche geologiche del territorio e il contesto urbano; di norma non dovrebbero essere localizzati in aree abitate o turistiche. In ogni caso rientra tra gli obblighi del direttore quello di adottare tutte le misure rivolte a evitare dispersione nel suolo e nelle acque di materiale pulverulento e liquido e di ridurre al minimo l’inquinamento di tipo olfattivo e le attività particolarmente rumorose.