Il decreto per sgravi fiscali sulla conciliazione vita lavoro

Il decreto per sgravi fiscali sulla conciliazione vita lavoro

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È stato firmato il decreto interministeriale, di concerto tra il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia, che riconosce le agevolazioni di tipo contributivo alle aziende che promuovono forme di conciliazione tra la vita privata e la vita professionale dei lavoratori.

Facendo seguito a quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs 80 del 15 Giugno 2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro  in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che istituiva un fondo del valore di circa 110 milioni di Euro per il triennio 2016-2018 a favore delle imprese private per la copertura dei contributi fiscali, per favorire la contrattazione di secondo livello, il decreto disciplina le modalità e le caratteristiche delle forme di contrattazione collettiva nazionale che potranno entrare a far parte delle misure coperte dalle agevolazioni alle aziende di cui sopra.

La copertura è stata successivamente rideterminata dall’articolo 8 del D.Lgs 193/2016, in 55,2 milioni di Euro per l’anno 2017 e 54,6 milioni di Euro per l’anno 2018.

Lavoro agile, maternità, flessibilità

Il beneficio si applica alle aziende private che abbiano depositato contratti collettivi nazionali che includano almeno due delle misure previste dal provvedimento all’articolo 3, che diano diritto all’agevolazione contributiva, per contratti depositati tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 agosto 2018, la misura non è applicabile in forma retroattiva a contratti precedentemente depositati.

Le disposizioni che dovranno essere recepite nei contratti sono state suddivise in tre aree tematiche come di seguito elencato:

  • Area A. Interventi di genitorialità, comprendono l’estensione dei periodi di maternità e paternità, lo sviluppo di asili nido, il sostegno alle famiglie per il baby sitting e l’elaborazione di percorsi formativi rivolti a favorire il rientro post maternità.
  • Area B. Interventi di Flessibilità Organizzativa, comprendono il lavoro agile, il lavoro part time, la flessibilità oraria e la concessione di permessi integrati dall’azienda.
  • Area C. Interventi di Welfare, include convenzioni per elaborare forme di time saving, convenzioni e buoni per l’acquisto di servizi di cura.

In considerazione della natura sperimentale del provvedimento fiscale, il beneficio viene concesso una sola volta all’interno del biennio 2017-2018, e l’importo della decontribuzione non può comunque superare il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato dal datore di lavoro. Il fondo verrà distribuito in parte su tutti i richiedenti ammessi al beneficio (20%) e per la restante parte (80%) in ragione delle dimensioni della forza lavoro aziendale.

Come fare

Per poter ottenere l’agevolazione gli interessati dovranno inoltrare domanda all’INPS in via telematica a partire dalla data di pubblicazione del nuovo provvedimento, indicando i dati aziendali e la data di sottoscrizione del contratto aziendale con il soggetto iscritto all’ente previdenziale (la domanda può essere ammessa anche per lavoratori iscritti ad enti previdenziali diversi dall’INPS).

Per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, le domande potranno essere inoltrate fino al 15 novembre 2017, e si avvarranno delle risorse stanziate per l’anno 2017, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, il termine ultimo per la presentazione è fissato al 15 settembre 2018 (avvalendosi delle risorse per l’anno 2018).

Il provvedimento dovrà ora passare al vaglio della Corte dei Conti per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che ne determinerà la data di entrata in vigore e le relative decorrenze.

Info: Ministero Lavoro decreto sgravi per conciliazione vita lavoro