La regola tecnica per la progettazione dei serbatoi e distributori di carburanti e combustibili liquidi

La regola tecnica per la progettazione dei serbatoi e distributori di carburanti e combustibili liquidi

disposizioni-antincendio-serbatoi

Regola tecnica prevenzione incendi distributori carburanti. Con il decreto di legge del 22 novembre 2017, è stata approvata la regola tecnica con le disposizioni antincendio per i serbatoi con dispositivi di erogazione di combustibile liquido di categoria C.

Le disposizioni si applicano agi impianti fuori terra con capacità fino a 9 m3 contenenti combustibili liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 65° C e 125° C. Rientrano nel campo di applicazione anche i serbatoi destinati a contenere ed erogare combustibili liquidi con punti di infiammabilità inferiori e 65°C, ma comunque non a 55 °C, previa certificazione che sia stata eseguita la prova del punto di infiammabilità ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934.

Le disposizioni invece non si applicano agli impianti di distribuzione per il combustibile da autotrazione, ed agli impianti già esistenti in possesso dei requisiti antincendio previsti dal nuovo codice di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011).

La nuova regola è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017 ed entrerà in vigore a 30 giorni dalla data di pubblicazione abrogando la normativa precedentemente in vigore.

In particolare vengono abrogati:

  • Il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri».
  • Il decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto».
  • L’articolo 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio».

Normativa cisterne gasolio esterne

Nel nuovo provvedimento sono contenute le norme tecniche, progettuali e costruttive disciplinate nel dettaglio nell’allegato 1 del provvedimento stesso.
Le misure definite nell’allegato hanno lo scopo, come anche precisato all’articolo 2, di ridurre al minimo la possibilità di un incidente garantendo al tempo stesso la tempestività e l’efficacia degli interventi di soccorso e il contenimento dell’emergenza relativamente ai possibili danni a persone, ambiente e strutture.

All’interno dell’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto (art 3), sono elencate le misure da adottare per il perseguimento di tali obiettivi che hanno valore retroattivo e dovranno essere predisposte anche su impianti già esistenti se non conformi al DPR 151/2011.

L’allegato, dopo le definizioni di applicabilità, specifica le norme tecniche relative a tutta una serie di aspetti. Le disposizioni riguardano in particolare:

  • I requisiti costruttivi dei serbatoi e dei componenti, in merito al materiale ed alla capacità di contenimento delle pareti, ed al posizionamento del serbatoio che deve essere ubicato in area scoperta, facilmente accessibile, lontano da zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive e protetti da adeguate barriere fisse.
  • Le distanze di sicurezza ove possono essere posizionati, rispetto ad edifici civili e industriali e rispetto a fonti di calore e altri depositi di materiale altamente infiammabile.
  • L’area di posizionamento (sgombra da materiale e vegetazione che possa incendiarsi) e opportunamente segnalata da cartelli di pericolo.
  • I requisiti dell’impianto elettrico e le dotazioni di sicurezza a protezione di una emergenza di natura elettrica (messa e terra e dispositivi di blocco automatico).
  • I presidi antincendio, che devono essere collocati in prossimità dei serbatoi, con le relative portate in considerazione del volume del distributore (due estintori di tipo portatile di categoria almeno 21A-89B per i depositi con capacità fino 6 m3, e un estintore carrellato di categoria almeno B3 per i depositi con capacità superiori).